Onorevoli Colleghi! - Oramai è noto a tutti che l'Italia è tra i Paesi al occidentali con il più basso tasso di natalità. Potremmo avanzare in merito diverse riflessioni e dare diverse risposte sulle cause del fenomeno. Il fatto è che sino ad oggi non vi è stata una coesa e univoca politica familiare.
      Finalmente negli ultimi tempi il tema della famiglia, seppure con molte difficoltà, è tornato al centro del dibattito politico ed è stato posto come obiettivo del sistema di protezione sociale, nella constatazione che un numero significativo di nuclei familiari è oggi in uno stato di povertà e non è in grado di costruirsi il futuro.
      L'Europa ci è maestra di percorsi di sostegno moderni, non pietisti, ma rispettosi dei ruoli dei genitori. Importante è l'iniziativa della Germania, che parte dal presupposto che ogni bambino di cittadinanza tedesca che nasce ha diritto a un minimo vitale.
      Da tale presupposto è derivata la scelta di sostenere la famiglia, attraverso un assegno mensile che la stessa utilizza nella pienezza del suo diritto alla scelta.
      In Italia la maternità è tutelata, anche se in modo ondivago, solo per quanto riguarda le donne lavoratrici che, pur avendo diritto a un sostegno per cinque mesi (in genere due mesi prima del parto e tre mesi dopo), spesso possono utilizzare forme composte di aiuto che arrivano anche a periodi di ventiquattro mesi.
      Finalmente con l'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fu istituito un

 

Pag. 2

Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione era stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001, per consentire, attraverso l'erogazione di assegni corrisposti alle neomamme, casalinghe e disoccupate, dai comuni, una maternità più serena.
      Infatti, alle donne cittadine italiane residenti, che non beneficiano del trattamento previdenziale dell'indennità perché non lavoratrici, era concesso un assegno per maternità pari a lire 200.000 mensili, rivalutato a lire 300.000 mensili per i parti successivi al 1o luglio 2000, nel limite massimo di cinque mensilità alla nascita del figlio. Successivamente, a seguito delle modifiche legislative intervenute, l'importo dell'assegno di cui al citato articolo 66 della legge n. 448 del 1998 è stato elevato da lire 300.000 mensili a lire 500.000, mantenendo inalterato il limite massimo di cinque mensilità per le madri casalinghe e disoccupate.
      Seppure l'importo fosse decisamente minimo, l'intervento normativo in favore della maternità poteva definirsi coraggioso.
      Purtroppo, con il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il sistema dell'assegno mensile è stato sostituito con quello di un assegno una tantum, che si rileva, però, del tutto inadeguato e non coerente.
      Con la presente proposta di legge si vuole quindi ripristinare il sistema previgente, ma anche ampliare il sostegno alla maternità prevedendo per la concessione dell'assegno di maternità il limite massimo di quattordici mensilità per i due mesi antecedenti alla nascita del bambino e per i dodici mesi successivi alla nascita. Tale beneficio è esteso anche ai casi di affidamento preadottivo o di adozione di un minore, prevedendo la concessione dell'assegno a decorrere dalla data d'inizio dell'affidamento o dell'adozione stessa.
 

Pag. 3